L’autovelox deve essere sempre segnalato con congruo anticipo in modo da avvisare gli automobilisti della presenza dell’apparecchio. Lo prevede la normativa, le direttive del ministero degli Interni e ormai tutta la giurisprudenza.
Se manca tale avviso, o se quest’ultimo si trova a meno di 400 metri dal luogo ove si trova l’autovelox o se, ancora, lo strumento di rilevamento elettronico si trova su di un’auto della polizia a “lampeggianti” spenti, allora la multa è nulla.
La precisazione proviene da una recente sentenza del giudice di pace di Gallarate .
Deve essere dunque annullata la multa dell’autovelox quando la postazione per il rilevamento, presidiata dalla polizia locale, non è visibile o segnalata con congruo anticipo ai veicoli in transito: come avviene, ad esempio, se l’auto della polizia ha i lampeggianti spenti.
Peraltro è lo stesso Codice della strada a imporre che il velox debba essere distinguibile da lontano.