Corte Costituzionale , ordinanza 09.05.2014 n° 124
La Legge Pinto, nel testo riformato dal decreto Crescitalia (art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001), deve essere interpretata escludendo che essa comporti l’impossibilità di liquidare un indennizzo in favore della parte risultata soccombente nel processo presupposto.