Basta ingiunzioni dovute a pagamenti errati delle sanzioni stradali !

 

Lo dice la Cassazione: “le somme dovute per le violazioni al C.d.S. non sono omogenee e le spese postali impagate non possono portare alla cartella esattoriale” .

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con la sentenza n. 9507/14, del 30.4.2014, ha messo fine a un equivoco che poteva generare situazioni assurde e paradossali, in cui chi paga la multa viene colpito dalla cartella esattoriale se manca di pagare gli spiccioli delle spese postali. Il problema derivava da una precedente pronuncia degli Ermellini (Cass. 14181/12), che avevano detto esattamente il contrario, sostenendo che non pagare le spese postali di una multa vuol dire perdere il beneficio del pagamento in misura ridotta, e in tal caso l’amministrazione può iscrivere a ruolo l’importo, che diventa esecutivo e raddoppia. Il Collegio della seconda sezione della Suprema Corte “bacchetta” i colleghi che avevano sostenuto quest’ultima tesi, evidenziando come nel Codice della Strada le somme, importo della sanzione e spese del procedimento, sono ben differenziate. Dunque pagare la sanzione è una cosa, pagare le spese di procedimento è un’altra. Insomma, il Comune non potrà più iscrivere a ruolo l’importo di una multa, solo perchè il trasgressore ha pagato qualche euro in meno, magari per sbaglio, utilizzando un prestampato che non includeva spese successive.

SENTENZA-N.-9507-14 (pagamento insufficente)

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Un pensiero su “Basta ingiunzioni dovute a pagamenti errati delle sanzioni stradali !

  1. Dedicato a Raffaele I. che, avendo pagato una sanzione al Comune di MIlano (ingresso in ZTL ovvero tassa ingiusta mascherata da violazione al C.d.S.), ometteva di pagare le “spese postali di notifica” in quanto l’ importo delle stesse era riportato in vile modo nascosto sul retro del verbale !

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