AVVOCATI “STABILITI” CON TITOLO ACQUISITO IN SPAGNA: UNA STRETTA DECISIVA?

Novità per l’accesso alla professione forense da parte dei cittadini italiani che hanno acquisito il titolo di “abogado” in Spagna. Con provvedimento del 12 maggio 2017 il Ministero della Giustizia ha respinto la richiesta di riconoscimento del titolo di “abogado” avanzata da 332 aspiranti. La nota è stata trasmessa al Consiglio Nazionale Forense il successivo 15 maggio e, per il tramite di quest’ultimo, a tutti i Presidenti degli Ordini Forensi territoriali, con invito tanto a non procedere all’iscrizione nei rispettivi albi degli avvocati “stabiliti” interessati dai provvedimenti di rigetto, quanto a disporre la cancellazione di quelle già accordate, qualora la richiesta volta all’ottenimento del titolo professionale in Spagna fosse stata richiesta prima del 31.10.2011.

Ma cerchiamo di comprendere meglio, con una breve premessa. In forza della direttiva UE in materia di “diritto di stabilimento” del professionista comunitario, risalente al 2001, i cittadini italiani che abbiano conseguito titolo di abilitazione all’esercizio della professione forense in uno stato dell’Unione, possono chiederne l’omologazione al Ministero della Giustizia, per poi essere iscritti in uno speciale albo tenuto presso gli ordini territoriali, denominato albo speciale degli avvocati c.d. “stabiliti”. Detta iscrizione consente a questi soggetti di svolgere senza limiti attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale nel territorio dello stato mentre, per quel che concerne l’assistenza giudiziale (civile e penale), gli avvocati stabiliti (che non possono fregiarsi del titolo di “avvocato” tout court), per i primi tre anni dall’iscrizione devono operare “d’intesa con un un avvocato italiano”. Decorso tale periodo, lo “stabilito” può chiedere di essere iscritto nell’albo ordinario, divenendo avvocato c.d. “integrato” e può quindi esercitare attività forense senza limiti, oltre a poter utilizzare nei propri rapporti il titolo di “avvocato”. In alternativa al percorso triennale qui illustrato, l’avvocato stabilito può ottenere il definitivo, pieno riconoscimento del proprio titolo, mediante il superamento di un esame attidudinale.

Orbene, secondo la nota ministeriale, tutti i laureati in Italia che abbiano tentato di conseguire in Spagna il titolo di “abogado” – previa omologazione della laurea ottenuta in Italia successivamente al 30 ottobre 2011 – non avrebbero potuto ottenere legittimamente detto titolo e, di conseguenza, neppure il diritto a conseguirne il riconoscimento in Italia ai fini dell’iscrizione negli albi territoriali degli “avvocati stabiliti”, a meno che non avessero in precedenza frequentato in Spagna un master specifico e non avessero sostenuto in quel Paese l’esame di stato.

A tale conclusione è giunto il nostro Ministero dopo che ad esso sono giunte informative dettagliate in tal senso, provenienti dalle autorità iberiche (il Ministero de Justicia). In breve, i laureati italiani che, successivamente al 30 ottobre 2011, hanno presentanto domanda per l’omologazione del  titolo di studio ai fini dell’iscrizione al “Collegio degli Abogados”, non potrebbero più ottenere detta iscrizione qualora non avessero precedentemente frequentato in Spagna apposito master e, successivamente, superato l’esame di stato. Le iscrizioni al suddetto Collegio Abogados eseguite dopo tale data in carenza dei due requisiti appena indicati, sempre secondo il Ministero della Giustizia spagnolo, sono da considerarsi irregolari. La conseguenza, secondo la nota dell’omologo italiano sarebbe quella del sopravvenuto venir meno per i soggetti interessati dei requisiti per ottenere l’iscrizione nell’apposito albo speciale tenuto presso ogni ordine forense territoriale.

Il provvedimento ha immediatamente suscitato un vespaio di polemiche e, con ogni probabilità, darà origine ad un numero cospicuo di contenziosi avanti gli organi giurisdizionali competenti. Esso, infatti si fonda sull’intepretazione e l’applicazione della normativa c.d. “transitoria” della nuova disciplina introdotta dallo stato ispanico per l’acquisizione del titolo di avvocato da parte di cittadini stranieri (L. n° 34/2006), che ha individuato nel Ministero della Giustizia (in luogo di quello dell’Educazione) l’organo competente all’omologazione dei titoli accademici conseguiti all’estero ed ha, per l’appunto, fissato i nuovi requisiti affinchè detta omologazione sia ottenuta.

Si vedranno in seguito quali potranno essere in concreto gli effetti di quanto deciso in sede ministeriale. E’ evidente fin d’ora, comunque, che, qualora la legittimità dell’operato del Guardasigilli dovesse essere riconosciuta, sarebbero in diverse migliaia gli “avvocati stabiliti” che si vedrebbero notificare un provvedimento di cancellazione amministrativa da parte dei rispettivi ordini territoriali di appartenenza.