RICORSO MULTE CODICE DELLA STRADA

Il ricorso contro le sanzioni per infrazioni stradali va effettuato in presenza di validi motivi per ritenere illegittimo l’ accertamento (gli asini al volante sono pertanto esclusi).

Ricevuto busta verde raccomandata ? Non bisogna essere degli indovini per capire di cosa potrebbe trattarsi; nel 99% dei casi è la notifica di un “verbale d’ infrazione al Codice della Strada” (la multa) con indicati i tempi per fare ricorso.

Siamo nel 2019 e sappiamo tutti che, da qualche anno, le sanzioni vengono comminate “a pioggia” dai vari comuni a caccia di introiti; si passa dai modesti “divieti di sosta” ai più costosi “limiti di velocità”.

In considerazione del fatto che ad oggi il “divieto di sosta” è praticamente ovunque ed i limiti di velocità sono stabiliti troppo spesso in modo inidoneo, i conducenti dovrebbero anche però sapere che nel 99% dei casi il ricorso da ragione al conducente.

Pochi sanno che le amministrazioni fanno di tutto per scoraggiare il ricorso (vedere lo sconto se si paga entro 5 giorni) e pochissimi sanno che il ricorso al Prefetto è gratuito ed ha moltissime possibilità di essere accolto.

Partendo dal presupposto che il ricorso deve essere presentato con la quasi certezza dell’ accoglimento, nella malaugurata ipotesi di rigetto si va dal Giudice di Pace; anche in questo caso non è indispensabile avere l’ assistenza di un legale (che ovviamente vorrà essere ricompensato, pur essendo spese recuperabili in caso vittoria).

La consulenza sulla fattibilità è gratuita ! Il ricorso al Prefetto potrebbe costare dai 15/20 € ai 50/100 € nel caso di convocazione per l’ audizione personale. Nell’ ipotesi di ricorso al Giudice di Pace le spese consistono nel contributo unificato (che viene comunque restituito se il Giudice accoglie il ricorso) sommato alla parcella per il legale (se necessario in quanto ci si può fare assistere anche da persona qualsiasi); una parcella per questo genere di attività si aggira dai 200€ circa in su (sempre tutto recuperabile in caso di vittoria).

Contattatemi pure senza alcun impegno.

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Basta ingiunzioni dovute a pagamenti errati delle sanzioni stradali !

 

Lo dice la Cassazione: “le somme dovute per le violazioni al C.d.S. non sono omogenee e le spese postali impagate non possono portare alla cartella esattoriale” .

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con la sentenza n. 9507/14, del 30.4.2014, ha messo fine a un equivoco che poteva generare situazioni assurde e paradossali, in cui chi paga la multa viene colpito dalla cartella esattoriale se manca di pagare gli spiccioli delle spese postali. Il problema derivava da una precedente pronuncia degli Ermellini (Cass. 14181/12), che avevano detto esattamente il contrario, sostenendo che non pagare le spese postali di una multa vuol dire perdere il beneficio del pagamento in misura ridotta, e in tal caso l’amministrazione può iscrivere a ruolo l’importo, che diventa esecutivo e raddoppia. Il Collegio della seconda sezione della Suprema Corte “bacchetta” i colleghi che avevano sostenuto quest’ultima tesi, evidenziando come nel Codice della Strada le somme, importo della sanzione e spese del procedimento, sono ben differenziate. Dunque pagare la sanzione è una cosa, pagare le spese di procedimento è un’altra. Insomma, il Comune non potrà più iscrivere a ruolo l’importo di una multa, solo perchè il trasgressore ha pagato qualche euro in meno, magari per sbaglio, utilizzando un prestampato che non includeva spese successive.

SENTENZA-N.-9507-14 (pagamento insufficente)