Basta ingiunzioni dovute a pagamenti errati delle sanzioni stradali !

 

Lo dice la Cassazione: “le somme dovute per le violazioni al C.d.S. non sono omogenee e le spese postali impagate non possono portare alla cartella esattoriale” .

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con la sentenza n. 9507/14, del 30.4.2014, ha messo fine a un equivoco che poteva generare situazioni assurde e paradossali, in cui chi paga la multa viene colpito dalla cartella esattoriale se manca di pagare gli spiccioli delle spese postali. Il problema derivava da una precedente pronuncia degli Ermellini (Cass. 14181/12), che avevano detto esattamente il contrario, sostenendo che non pagare le spese postali di una multa vuol dire perdere il beneficio del pagamento in misura ridotta, e in tal caso l’amministrazione può iscrivere a ruolo l’importo, che diventa esecutivo e raddoppia. Il Collegio della seconda sezione della Suprema Corte “bacchetta” i colleghi che avevano sostenuto quest’ultima tesi, evidenziando come nel Codice della Strada le somme, importo della sanzione e spese del procedimento, sono ben differenziate. Dunque pagare la sanzione è una cosa, pagare le spese di procedimento è un’altra. Insomma, il Comune non potrà più iscrivere a ruolo l’importo di una multa, solo perchè il trasgressore ha pagato qualche euro in meno, magari per sbaglio, utilizzando un prestampato che non includeva spese successive.

SENTENZA-N.-9507-14 (pagamento insufficente)

Strisce blu: illegittima la multa per chi sosta oltre l’orario pagato

Il Ministero dei Trasporti ha frequentemente espresso, nel tempo, il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisca violazione di una norma di comportamento, ma configuri unicamente una “inadempienza contrattuale”. Pertanto, nei casi di pagamenti in misura insufficiente, l’inadempienza implica il saldo della tariffa non corrisposta. Niente multa, insomma, perché, in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del codice medesimo.

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