Corte Costituzionale boccia parte della Legge Pinto

La Corte Costituzionale, con la sentenza 36 del 13 Gennaio 2016, ha dichiarato l’ illegittimità della nota Legge Pinto nella parte, recentemente modificata dal Governo, riguardante l’ assunta “normalità” della durata di tre anni per il processo di primo grado.

I Giudici della Corte Costituzionale hanno praticamente dato ragione alla norma della CEDU che prevede una durata inferiore …..(…)

Sentenza della Corte Costituzionale scaricabile qui sotto:

Corte Costituzionale – 2016 Illegittima Legge Pinto su calcoli durata

 

Consulta promuove la legge Severino

La Corte Costituzionale “promuove” la Legge Severino, norma in materia di incandidabilità e ineleggibilità dei condannati. La Consulta ha giudicato infatti «non fondata» la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tar della Campania. I “giudici delle leggi” hanno preso questa decisione dopo una breve camera di consiglio. La questione dichiarata «non fondata» riguardava l’articolo 11 del decreto legislativo, entrato in vigore nel gennaio 2013, con cui si prevedeva l’«applicabilità retroattiva» della norma che stabilisce la sospensione, per 18 mesi, di sindaci, assessori, presidenti o consiglieri provinciali, condannati con sentenza non definitiva.

Hot line casalingo? Nessun reato

Una recente sentenza della Cassazione ha messo in discussione i limiti dei rapporti tra moglie e marito, anche in caso i due abbiano dato il via ad un’attività poco decorosa, ma molto danarosa, come una hot-line. Già il buon senso ci direbbe che non è cosa buona e giusta che una coppia lucri sulle immagini spinte, e così deve aver pensato anche il Tribunale di Sondrio secondo cui il marito aveva “agevolato” la prostituzione della propria moglie.
La Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza 1164 del 9 gennaio 2013, ha però accolto il ricorso del marito perché la vendita di immagini si è svolta di comune accordo: “non solo non è emersa alcuna forma di coazione o semplicemente induzione da parte dell’indagato nei confronti della moglie, bensì esattamente il contrario, vale a dire una comune ‘intraprendenza’ nell’avviare i contatti sulle chat line“. I giudici aggiungono anche che “non si può che prendere atto, senza ulteriori commenti, della lucrosa ma non illecita attività posta in essere dal marito, d’intesa e con la collaborazione della moglie“. E a questo punto è scattato anche l’annullamento del provvedimento che disponeva il sequestro dei conti correnti dell’indagato, così come dei vari telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche impiegate per il business.Inoltre la Corte ha ribadito il concetto e significato di meretricio, proprio per differenziarlo da altre attività come lap-dance o hot-line, che come già ribadito in passato necessita di interazione diretta, insomma contatto carnale, tra cliente e “prestatrice d’opera”. Per la Suprema Corte la prostituzione consiste nel ” fatto di mettere il proprio corpo alla mercé altrui disponendone, dietro corrispettivo, secondo la volontà dello stesso“.