AUTOVELOX sono ILLEGITTIMI se non revisionati !

E finalmente, come sempre sostenuto dal sottoscritto ….

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,ha sancito “l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura“.

Sentenza completa Consulta 113-2015 Autovelox Revisione

Notizie sull’ argomento:

https://www.cartabia.com/?p=314

https://www.cartabia.com/?p=255

https://www.cartabia.com/?p=1

Basta ingiunzioni dovute a pagamenti errati delle sanzioni stradali !

 

Lo dice la Cassazione: “le somme dovute per le violazioni al C.d.S. non sono omogenee e le spese postali impagate non possono portare alla cartella esattoriale” .

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con la sentenza n. 9507/14, del 30.4.2014, ha messo fine a un equivoco che poteva generare situazioni assurde e paradossali, in cui chi paga la multa viene colpito dalla cartella esattoriale se manca di pagare gli spiccioli delle spese postali. Il problema derivava da una precedente pronuncia degli Ermellini (Cass. 14181/12), che avevano detto esattamente il contrario, sostenendo che non pagare le spese postali di una multa vuol dire perdere il beneficio del pagamento in misura ridotta, e in tal caso l’amministrazione può iscrivere a ruolo l’importo, che diventa esecutivo e raddoppia. Il Collegio della seconda sezione della Suprema Corte “bacchetta” i colleghi che avevano sostenuto quest’ultima tesi, evidenziando come nel Codice della Strada le somme, importo della sanzione e spese del procedimento, sono ben differenziate. Dunque pagare la sanzione è una cosa, pagare le spese di procedimento è un’altra. Insomma, il Comune non potrà più iscrivere a ruolo l’importo di una multa, solo perchè il trasgressore ha pagato qualche euro in meno, magari per sbaglio, utilizzando un prestampato che non includeva spese successive.

SENTENZA-N.-9507-14 (pagamento insufficente)

Gli AUTOVELOX sono illegali?

Finalmente ci siamo! Il problema degli autovelox per fare cassa sta per ritorcersi forse contro i “cassieri” (Comuni in primo piano).

Una Sezione della Cassazione Civile ha sottoposto alla Corte Costituzionale il problema della “taratura periodica” di questi strumenti finanziatori dei Comuni e rapinatori degli automobilisti (quando piazzati nascosti in modo subdolo o su strade dove il limite imposto è assurdo).

Se la Corte Costituzionale dovesse dichiarare l’ illegittimità della norma che NON prevede la taratura periodica, per i vari Comuni che traggono risorse praticamente solo dagli autovelox sarebbe il fallimento.

Qui sotto la sentenza in questione:

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Corte di Cassazione Civile – Sezione II, Ordinanza interlocutoria n. 17766 del 07/08/2014
La seconda sezione della Corte di Cassazione civile solleva d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del codice della strada. in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

SENTENZA COMPLETA (fonte Semaforo Verde)

Occultare l’autovelox è una truffa

Del problema se ne è occupata la Corte di Cassazione. Con la sentenza della seconda sezione penale numero 22158 del 23 maggio 2013 secondo cui può essere perseguita per truffa la società che fornisce e ed esegue il posizionamento dell’autovelox in autovetture in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti. Nella fattispecie è stato ritenuto legittimo il sequestro della strumentazione, nonostante la “regolarità” della stessa.

Infatti, è stato respinto il ricorso del legale rappresentante contro la decisione del Tribunale del riesame di Cosenza che rigettava l’istanza di dissequestro e la richiesta di restituzione di sei apparecchi di rilevamento di velocità su strada, sottoposti a sequestro preventivo a seguito di un decreto del Gip del locale tribunale.

Inizialmente si era ritenuto il ricorrente sanzionabile per il reato di truffa consistente nella rilevazione della velocità attraverso gli strumenti posizionati in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti (in autovetture e pc, all’interno di esse, dietro gli alberi, ecc): ne consegue che tali “res” non rivestono funzione strumentale alla commissione del reato, poiché non funzionali e non relazionabili allo stesso (come ritenuto per le autovetture all’interno delle quali erano posizionati e i computer all’interno delle stesse custoditi), né la libera disponibilità degli stessi può aggravare gli effetti dei reati in parola.

Secondo la Suprema Corte quindi:

“un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi) non può seguire la sorte processuale dei presunti autori che di quel bene hanno fatto un uso illecito. Sussiste, innanzitutto, un rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di truffa per cui si procede, considerato che gli autovelox costituiscono lo strumento delle attività illecite accertate ed enunciate nella prospettazione accusatoria (truffa consistente nella rilevazione di velocità attraverso autovelox posizionati in modo da essere occultati agli ignari automobilisti), a nulla valendo che la “res” impiegata per commettere la truffa abbia natura lecita, allorché assolva, nell’ordito truffaldino, una valenza causale ai fini della realizzazione del reato. Di conseguenza, gli autovelox si prestano, proprio in ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, a essere assoggettati a vincolo reale sia quale corpo dei reato (“le cose mediante le quali il reato è stato commesso”) sia quale cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede.”

Cartabia e gli Autovelox per fare cassa . “E’ vergognoso !”

E’ arrivata la sentenza !

Il Giudice ha dato torto alla Polizia Locale, l’ apparecchio utilizzato non era stato sottoposto a revisione periodica.

Nel nostro ricorso anticipavamo le motivazioni che sono ora al vaglio della Corte Costituzionale … ovvero la legittimità o meno sull’ utilizzo di apparecchiature di misurazione che non richiedono alcuna verifica sulla loro effettiva precisione.

Gli interessati autorizzano la divulgazione della sentenza che potete scaricare :

Sentenza GDP Mortara-Vigevano