Zitta zitta e in gran silenzio arriva la modifica ai prelievi fiscali sulle vincite del lotto e di altri giochi.
In particolare le ritenute fiscali (tassa sulla vincita) del lotto passano alla bella percentuale dell’ 8% fino al limite di € 500; la parte oltre gli € 500 invece passa alla bellezza del 12% (dodici per cento).
Questo significa che una vincita di € 800 metterà in tasca al vincitore soltanto € 724 ; verrebbe da chiedersi se verrà dato risalto ed ampia pubblicità di questo “piccolo aumento” (il doppio) del prelievo fiscale sulle vincite del lotto.
Questo l’ Art. 6 del D L 24 aprile 2017 n 50
(Disposizioni in materia di giochi)
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ fissata in misura pari al 19
per cento dell’ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,
lettera b), del predetto testo unico, e’ fissata in misura pari al 6
per cento dell’ammontare delle somme giocate.
2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma
488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e’ fissata all’otto per
cento a decorrere dal 1° ottobre 2017.
3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500,
previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del
direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n.
44, e’ fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.
4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500,
previsto dall’articolo 6 del decreto del direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, e’ fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.