Lo dice la Cassazione: “le somme dovute per le violazioni al C.d.S. non sono omogenee e le spese postali impagate non possono portare alla cartella esattoriale” .
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con la sentenza n. 9507/14, del 30.4.2014, ha messo fine a un equivoco che poteva generare situazioni assurde e paradossali, in cui chi paga la multa viene colpito dalla cartella esattoriale se manca di pagare gli spiccioli delle spese postali. Il problema derivava da una precedente pronuncia degli Ermellini (Cass. 14181/12), che avevano detto esattamente il contrario, sostenendo che non pagare le spese postali di una multa vuol dire perdere il beneficio del pagamento in misura ridotta, e in tal caso l’amministrazione può iscrivere a ruolo l’importo, che diventa esecutivo e raddoppia. Il Collegio della seconda sezione della Suprema Corte “bacchetta” i colleghi che avevano sostenuto quest’ultima tesi, evidenziando come nel Codice della Strada le somme, importo della sanzione e spese del procedimento, sono ben differenziate. Dunque pagare la sanzione è una cosa, pagare le spese di procedimento è un’altra. Insomma, il Comune non potrà più iscrivere a ruolo l’importo di una multa, solo perchè il trasgressore ha pagato qualche euro in meno, magari per sbaglio, utilizzando un prestampato che non includeva spese successive.