Berlusconi, caso escort archiviato !

Berlusconi  L’inchiesta della procura di Roma ha marciato parallelamente a quella di Bari dove Berlusconi, al contrario, è accusato per induzione a rendere falsa testimonianza. Nel decreto di archiviazione, il gip De Robbio scrive che manca “ogni elemento da cui ricavare la natura estorsiva di tali corresponsioni di denaro”. “Le attività di intercettazione – aggiunge – non hanno fatto emergere alcuna costrizione o minaccia esercitata dagli indagati nei confronti del presidente del Consiglio.

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La diffamazione a mezzo Facebook è reato anche se non si fanno nomi

Con la sentenza numero 16712/2014 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della fattispecie di reato disciplinata dall’articolo 595 del codice penale, ossia della diffamazione.

L’elemento di novità di questa pronuncia sta nel fatto che nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour l’offesa dell’altrui reputazione è avvenuta attraverso Facebook e senza fare nomi.

Il post diffamatorio inoltre era stato letto da una ristretta cerchia di iscritti.
Sta di fatto che pur non essendo stata fatta menzione di alcun nome, erano stati indicati alcuni particolari che potevano rendere identificabile la persona diffamata.

Più in dettaglio, un maresciallo delle Fiamme Gialle, aveva scritto su Facebook frasi dal tenore offensivo nei confronti di un collega e della moglie di quest’ultimo di cui non aveva fatto i nomi.

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Va sanzionato il magistrato che tratta male le parti in udienza

Con la sentenza n. 7309 del 28 Marzo 2014, la Corte di Cassazione SS.UU ha stabilito che il giudice, che nell’esercizio delle proprie funzioni utilizzi in udienza espressioni irriguardose o di disprezzo nei confronti delle parti in causa, è passibile di sanzione disciplinare per violazione del dovere di correttezza.

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La Consulta interviene sulla soglia di punibilità per l’ omesso versamento IVA

La Corte Costituzionale, con la sentenza 8 aprile 2014, n. 80 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella parte in cui, in merito ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’Iva, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori a euro 103.291,38, per ciascun periodo d’imposta.

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