Strisce blu: illegittima la multa per chi sosta oltre l’orario pagato

Il Ministero dei Trasporti ha frequentemente espresso, nel tempo, il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisca violazione di una norma di comportamento, ma configuri unicamente una “inadempienza contrattuale”. Pertanto, nei casi di pagamenti in misura insufficiente, l’inadempienza implica il saldo della tariffa non corrisposta. Niente multa, insomma, perché, in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del codice medesimo.

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Multa autovelox nulla se l’auto della polizia ha i lampeggianti spenti

L’autovelox deve essere sempre segnalato con congruo anticipo in modo da avvisare gli automobilisti della presenza dell’apparecchio. Lo prevede la normativa, le direttive del ministero degli Interni e ormai tutta la giurisprudenza.

Se manca tale avviso, o se quest’ultimo si trova a meno di 400 metri dal luogo ove si trova l’autovelox o se, ancora, lo strumento di rilevamento elettronico si trova su di un’auto della polizia a “lampeggianti” spenti, allora la multa è nulla.

La precisazione proviene da una recente sentenza del giudice di pace di Gallarate .

Deve essere dunque annullata la multa dell’autovelox quando la postazione per il rilevamento, presidiata dalla polizia locale, non è visibile o segnalata con congruo anticipo ai veicoli in transito: come avviene, ad esempio, se l’auto della polizia ha i lampeggianti spenti.

Peraltro è lo stesso Codice della strada a imporre che il velox debba essere distinguibile da lontano.