Occultare l’autovelox è una truffa

Del problema se ne è occupata la Corte di Cassazione. Con la sentenza della seconda sezione penale numero 22158 del 23 maggio 2013 secondo cui può essere perseguita per truffa la società che fornisce e ed esegue il posizionamento dell’autovelox in autovetture in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti. Nella fattispecie è stato ritenuto legittimo il sequestro della strumentazione, nonostante la “regolarità” della stessa.

Infatti, è stato respinto il ricorso del legale rappresentante contro la decisione del Tribunale del riesame di Cosenza che rigettava l’istanza di dissequestro e la richiesta di restituzione di sei apparecchi di rilevamento di velocità su strada, sottoposti a sequestro preventivo a seguito di un decreto del Gip del locale tribunale.

Inizialmente si era ritenuto il ricorrente sanzionabile per il reato di truffa consistente nella rilevazione della velocità attraverso gli strumenti posizionati in modo tale da essere occultati agli ignari automobilisti (in autovetture e pc, all’interno di esse, dietro gli alberi, ecc): ne consegue che tali “res” non rivestono funzione strumentale alla commissione del reato, poiché non funzionali e non relazionabili allo stesso (come ritenuto per le autovetture all’interno delle quali erano posizionati e i computer all’interno delle stesse custoditi), né la libera disponibilità degli stessi può aggravare gli effetti dei reati in parola.

Secondo la Suprema Corte quindi:

“un bene avente natura lecita (in quanto regolarmente tarato e conforme ai paradigmi normativi) non può seguire la sorte processuale dei presunti autori che di quel bene hanno fatto un uso illecito. Sussiste, innanzitutto, un rapporto di strumentalità tra i beni sequestrati e il reato di truffa per cui si procede, considerato che gli autovelox costituiscono lo strumento delle attività illecite accertate ed enunciate nella prospettazione accusatoria (truffa consistente nella rilevazione di velocità attraverso autovelox posizionati in modo da essere occultati agli ignari automobilisti), a nulla valendo che la “res” impiegata per commettere la truffa abbia natura lecita, allorché assolva, nell’ordito truffaldino, una valenza causale ai fini della realizzazione del reato. Di conseguenza, gli autovelox si prestano, proprio in ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, a essere assoggettati a vincolo reale sia quale corpo dei reato (“le cose mediante le quali il reato è stato commesso”) sia quale cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede.”

Non è reato predisporre annunci pubblicitari in favore di prostitute

A deciderlo è la Cassazione con la sentenza n. 20384 del 13 maggio 2013 con cui i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del Procuratore Generale contro la decisione di merito che dichiarava il non doversi procedere nei confronti dei due imputati, gestori di un sito internet di pubblicità. Costoro erano accusati dei reati di associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione per aver ideato ed organizzato un sistema di annunci pubblicitari a pagamento in favore di persone che esercitavano la prostituzione, sistema che si basava sui contributi di taluni promotori che in diverse città provvedevano a raccogliere le richieste di inserzione e i relativi pagamenti mensili.

E’ reato utilizzare nel web il numero di telefono di altra persona

Con sentenza n.18826 del 29 aprile 2013 la Corte di Cassazione ha chiarito che  costituisce reato utilizzare il numero di cellulare di un’altra persona nel web  ed ha così confermato una condanna penale per il reato di sostituzione di  persona  (con tanto di risarcimento danni) ad una donna che aveva  divulgato in una chat erotica il numero di telefono della sua ex  datrice di lavoro.  La vittima aveva cominciato a ricevere telefonate e  messaggi di vario genere con tanto di insulti e minacce.
Secondo la Corte  il reato di sostituzione di persona si configura anche se si è utilizzato solo  un nikname se poi a questo viene associato un numero di telefono reale che  appartiene ad un’altra persona.

Fonte: Studio Cataldi