Le telefonate erotiche non costituiscono attività di prostituzione. È quanto chiarisce la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.333546/2012) spiegando che “le ‘prestazioni vocali’ effettuate, sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono equivalere a prestazioni sessuali, non impegnando zone corporali erogene”.Tutto l’ articolo.